FINANZIAMENTO CON RIMBORSO MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO

Il finanziamento con rimborso mediante cessione dello stipendio applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto degli artt. 1260 e seguenti del codice civile in materia di cessione dei crediti, nonché il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 895/1950.

Tale forma di finanziamento è erogabile a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell'amministrazione, perché a loro volta risultano creditori nei confronti del proprio datore di lavoro dello stipendio mensile.

A fronte di un contratto tra lavoratore e finanziaria di cedere pro solvendo una quota della propria retribuzione, non superiore ad 1/5 della stessa al netto delle ritenute di legge e per una durata massima di 120 mesi, contratto che viene notificato al datore di lavoro nelle forme e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., quest'ultimo è tenuto a trattenere tale quota e a versarla direttamente alla finanziaria fino al totale rimborso del prestito.

Il datore di lavoro è dunque obbligato solidalmente con il proprio dipendente-debitore principale nei confronti della finanziaria.

In un'ottica prudenziale, le aziende private dovranno possedere alcuni requisiti che garantiscano la solvibilità e la stabilità del rapporto di lavoro del dipendente finanziato.
L'art. 1 comma 137 della Legge n. 311/2004 (legge finanziaria 2005) a far data dal 1° gennaio 2005 ha espressamente esteso il D.P.R. n. 180/1950 anche ai dipendenti di soggetti privati.

Prima di procedere all'erogazione del prestito viene altresì costituito, quale garanzia, un vincolo sul trattamento di fine rapporto maturato, che in caso di cessazione del rapporto di lavoro verrà devoluto integralmente alla finanziaria fino alla concorrenza del debito residuo.

Ulteriore garanzia, imposta obbligatoriamente ex lege dall'art. 54 del D.P.R. n. 180/1950 citato, è costituita dall'accensione di una polizza rischio vita e rischio impiego che, prima della legge finanziaria 2005, per i dipendenti statali e pubblici veniva emessa esclusivamente e direttamente dall'INPDAP, mentre attualmente possono venire emesse anche da compagnie private; l’art. 1 comma 138 della Legge 311 del 30 dicembre 2004 ha, infatti, abrogato l’art. 34 del D.P.R. 180/1950, che prevedeva per i dipendenti statali che la garanzia dovesse essere prestata unicamente dall'INPDAP.

FINANZIAMENTO CON RIMBORSO MEDIANTE DELEGAZIONE DI PAGAMENTO

Il finanziamento con rimborso mediante delegazione di pagamento applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto degli artt. 1723, 2° comma e 1269 del codice civile, e consiste in un ordine irrevocabile del lavoratore dipendente al proprio datore di lavoro di trattenere una quota della sua retribuzione e di versarla direttamente alla finanziaria fino all'integrale rimborso del debito in essere.

Tale istituto è stato elaborato per consentire a un dipendente che abbia già in corso una cessione del quinto dello stipendio, regolata dagli artt. 1260 e segg. cod. civ. e dal D.P.R. n. 180/1950, di potere accedere ulteriormente al credito mediante una trattenuta sulla sua retribuzione.

Per quanto concerne il regime dei tassi applicati, occorre sottolineare che a norma delle vigenti Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai fini della legge sull'usura della Banca d'Italia e dell'Ufficio Italiano dei Cambi (per gli istituti di credito: in Gazzetta Ufficiale 29 Marzo 2006 n. 74, aggiornamento Febbraio 2006; per gli intermediari finanziari: in G.U. 4 Maggio 2006, n. 102), il TEG massimo applicabile ai fini antiusura per i prestiti contro delegazione di pagamento è quello dei prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, in quanto considerati "assimilati", purché concorrano tutte le seguenti condizioni:

  • prevedano l'ordine incondizionato e irrevocabile al proprio datore di lavoro (ad esempio, mandato, delegazione) di pagare una quota dello stipendio direttamente al creditore;
  • abbiano durata compresa tra 18 mesi e 10 anni. Nei casi in cui il finanziamento sia effettuato ad un soggetto assunto a tempo determinato, la durata del finanziamento non può superare la scadenza del contratto d’impiego;
  • abbiano ammontare compreso entro il quinto degli emolumenti al netto delle ritenute;
  • siano rivolti a dipendenti con stipendio fisso e continuativo, che abbiano superato il periodo di prova e siano iscritti nei ruoli effettivi dell’azienda;
  • siano assistiti da polizze assicurative analoghe a quelle previste nel D.P.R. n. 180/1950 idonee a garantire il recupero del credito (ad esempio polizze assicurative rischio vita e rischio impiego).
Sussistendo tali requisiti, i prestiti contro delegazione di pagamento rientrano nella medesima categoria della Cessione del Quinto dello Stipendio e pertanto le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione non rientrano nel calcolo del TEG purché siano certificate da apposita polizza, in quanto derivano dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.
Invece le altre operazioni di delega sono trattate alla stregua di un normale prestito personale.

Per quanto concerne i dipendenti statali, la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato I.G.F. del 16 ottobre 1996, n. 63 e successive modificazioni e integrazioni ha stabilito che tali forme di finanziamento, poi definite delegazioni "facoltative" o "convenzionali" siano rilasciate a favore di uno degli istituti di cui all'art. 15 D.P.R. n. 180/1950 (istituti di credito, intermediari finanziari, società di assicurazione, ecc.), nei limiti previsti dal citato Testo Unico n. 180/1950, e che venga stabilito preventivamente - mediante apposita convenzione tra l'amministrazione e gli istituti erogatori - l'onere da porre a carico di questi ultimi, pari al costo delle risorse umane ed informatiche impiegate. Ogni operazione di delegazione comporterà pertanto dei costi che la finanziaria dovrà versare all'amministrazione per ottenere il rimborso delle quote mensili.

FINANZIAMENTO CON RIMBORSO MEDIANTE CESSIONE DEL QUINTO DELLA PENSIONE:

Il finanziamento con rimborso mediante cessione della pensione applica - oltre alla normativa generale in materia di finanziamenti, di antiusura e di antiriciclaggio - il disposto degli artt. 1260 e seguenti del codice civile in materia di cessione dei crediti, nonché il Testo Unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti di cui al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 e successive modificazioni ed integrazioni, con il regolamento attuativo approvato con D.P.R. n. 895/1950.

Tale forma di finanziamento è stata introdotta dall’art. 13-bis della L. n. 80/2005 di conversione del D.L. n. 35/2005 (c.d. decreto competitività), che ha integrato l'art. 1 del D.P.R. n. 180/1950 prevedendo che i pensionati pubblici e privati possono contrarre con banche e finanziarie prestiti da estinguersi con cessione di quote della pensione fino al quinto della stessa, fatto salvo l'importo corrispondente al trattamento minimo.

Possono essere cedute le pensioni o le indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti, gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza, le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale di previdenza sociale, gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti e fondi in dipendenza del rapporto di lavoro.

Come espressamente stabilito dalla legge, tali prestiti devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita che ne assicuri il recupero del residuo credito in caso di decesso del mutuatario.

A fronte di un contratto tra pensionato e finanziaria di cedere pro solvendo una quota della propria pensione, non superiore ad 1/5 della stessa al netto delle ritenute di legge e per una durata massima di 120 mesi, contratto che viene notificato all'ente previdenziale nelle forme e per gli effetti di cui agli artt. 1264 e 1265 cod. civ., quest'ultimo è tenuto a trattenere tale quota e a versarla direttamente alla finanziaria fino al rimborso totale del prestito in corso.

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